Statuto

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

È costituita in Reggio nell’Emilia, una associazione sportiva dilettantistica denominata: REAL REGGIANO 2012 Associazione Sportiva Dilettantistica”, altresì denominata per brevità “REAL REGGIANO 2012 A.S.D.” L’associazione ha la propria sede in Reggio Emilia (RE).

La modifica della sede sociale, all’interno del Comune, potrà avvenire con delibera dell’Assemblea ordinaria e non costituirà modifica del presente Statuto.

Articolo 2 – SCOPO

L’Associazione è apartitica e non ha fini politici e di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L’associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, con particolare riferimento allo sport del Calcio, Calcio a5, a7, Pallavolo e Biliardo sportivo, nonché, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizione del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli Associati, che il consiglio Direttivo dovesse deliberare. L’associazione potrà organizzare, promuovere e aderire a gare e campionati sia nazionali che internazionali ed istituire scuole.

Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutari.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.

Inoltre, potrà svolgere previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, come consentito dall’art. 9 del D.lgs n. 36 del 28/02/2021 e nei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente, anche e non solo al fine di reperire fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Nell’ambito delle già menzionate attività secondarie e strumentali l’associazione potrà svolgere la gestione di un posto di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente potrà contrarre prestiti e mutui anche a medio o lungo termine. L’associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.  L’Associazione potrà comunque avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di esperti del settore, siano essi Associati che soggetti a terzi.

L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui aderirà, per sé e per i propri tesserati, e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione, Discipline Associate  e/o dell’Ente di Promozione a cui si affilierà, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e/o dell’Ente di Promozione, Discipline Associate a cui è affiliata, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’associazione è fissata al 31/12/2050.  

Articolo 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci le persone fisiche che intendono partecipare  alle attività svolte dall’Associazione e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Sportiva, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione dovrà essere ratificata da parte del consiglio direttivo, ma potrà altresì essere sospesa, sempre dal Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti gli associati godono di uguali diritti, compresi l’elettorato attivo e passivo, ricorrendone i presupposti.

L’associato minore di età esercita il diritto di voto in Assemblea per il tramite di un esercente la potestà genitoriale, in conformità alle norme tempo per tempo vigenti in materia.

Il socio maggiorenne ha il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

Gli associati con l’adesione, si impegnano a rispettare lo Statuto ed i regolamenti e hanno diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;
  2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

 Articolo 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

  1. a) l’Assemblea generale dei soci;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

È ammesso lo svolgimento dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante audio/video conferenza (anche in modalità mista, ovverosia con intervento in presenza ed in audio/video conferenza), tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto

Articolo 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un associato deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell’Assemblea.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, WhatsApp, e pubblicazione sui canali Social dell’Associazione.  Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, WhatsApp e pubblicazione sui canali Social dell’Associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presente ed il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, mentre per le modifiche statutarie è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno un quinto degli Associati aventi diritto al voto. 

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate , del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti .

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

  1. a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  3. c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 11 e 12 del presente statuto.
  4. d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  5. e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  6. f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio.

Articolo 18 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo – 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di 180 (centottanta) giorni. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

Articolo 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti;

dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

dai contributi di enti ed associazioni;

da lasciti e donazioni,

dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva, Disciplina Associata, Ente di promozione Sportiva di appartenenza.

Articolo 24 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, fermo restando quando in appresso indicato.

Il patrimonio residuo andrà devoluto ad altra Associazione o società sportiva dilettantistica con finalità analoghe o a fini sportivi in generale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo vigente e/o dalle competenti Autorità.

Articolo 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana e/o Ente di promozione sportiva o Disciplina Associata a cui l’associazione è affiliata, del CONI, del CIP, della normativa speciale in materia, ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021, e successive modifiche ed integrazioni, e in subordine, le norme del Codice Civile.

 

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea straordinaria del 02/12/2023.

 

 

 

 

 

 

 

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